Raccolte Cattoliche Medievali di Diritto Canonico

Nel Medioevo, la base per la codificazione del diritto ecclesiastico cattolico romano fu l’opera del monaco bolognese Graziano, intrapresa a metà del XII secolo, Concordantia discordantum canonum (Concordanza dei canoni discordanti). Quest’opera fu poi chiamata “Decreto di Graziano”.

Graziano raccolse le Regole degli Apostoli, i Concili ecumenici e locali, i Concili locali della Chiesa d’Occidente, i decreti papali autentici e falsificati, gli estratti degli scritti dei Padri della Chiesa, i penitenziali, gli estratti del “Corpus” di Giustiniano e dei capitolari franchi.

Il titolo stesso dell’opera di Graziano testimonia il suo desiderio di dimostrare, con metodi scolastici, la coerenza di norme giuridiche, a prima vista contraddittorie, contenute in fonti diverse. È Graziano stesso a formulare queste o quelle norme giuridiche ecclesiastiche, e i canoni, i decreti papali e altre fonti sono usati come argomenti per giustificare le sue formule, i cosiddetti dicta Gratiani (ciò che Graziano disse).

“Il Decreto è diviso in tre parti: la prima tratta delle fonti del diritto ecclesiastico, poi delle persone e degli uffici sacri; la seconda parte contiene la dottrina del tribunale ecclesiastico, del matrimonio e della penitenza; la terza parte tratta dei sacramenti e del servizio divino.

Il “Decreto di Graziano” è stato utilizzato come base per il programma scolastico di diritto canonico. Nella prassi del diritto ecclesiastico è stato considerato come una fonte universale generale del diritto della Chiesa cattolica romana.

La legislazione successiva – decreti papali (bolle e breviari) e decisioni di concili autorizzati dai papi – è stata raccolta nelle cosiddette collectionses decretaliums. Queste furono compilate sotto la supervisione dei papi. In tutte queste raccolte il materiale era diviso in cinque sezioni: Judex (giudice), Judicium (tribunale), Clerus (clero), Connubia (matrimonio), Crimen (crimine). La prima sezione trattava delle cariche ecclesiastiche, la seconda dei tribunali, la terza dei chierici e dei monaci, la quarta del matrimonio e la quinta dei crimini e delle punizioni ecclesiastiche.

Uno svantaggio delle compilazioni era, tuttavia, che in parte duplicavano il materiale di altre compilazioni e in parte contenevano norme contraddittorie. Ciò ne rendeva difficile l’uso. Per questo motivo, nel 1234 Papa Gregorio IX ordinò la compilazione di tutti i decreti papali in un unico codice, dividendo il materiale nelle stesse cinque sezioni e ordinando l’uso del codice da parte delle istituzioni ecclesiastiche, dei tribunali e delle scuole. La raccolta fu chiamata “Decretalium Gregorii IX (noni)”, o “Decreto di Gregorio IX”, costituendo la seconda parte del “Corpus juris canonici” (Corpus canonici), la cui prima parte comprendeva il “Decreto di Graziano”.

Nel 1298 papa Bonifacio VIII ordinò la compilazione dei decreti dei papi emanati dopo Gregorio IX e li inserì nel suo “Decreto” come sesto libro, anche se la stessa compilazione di Bonifacio, a sua volta, era divisa in 5 sezioni tematiche – libri.

Nel 1313 papa Clemente V raccolse i decreti del Concilio di Vienne del 1311 e i propri decreti e li promulgò come “settimo libro” (liber septimus). In seguito questa raccolta fu chiamata Constitutiones Clementinae (“Risoluzioni di Clemente” o “Clementine”).

La raccolta di Bonifacio e le “Clementine” costituivano la terza parte del classico “Corpus di diritto canonico” cattolico. Questo “Corpus” veniva studiato in tutte le università europee medievali, in particolare a Bologna e a Parigi. L’insegnamento del diritto canonico consisteva nella lettura di un testo al quale il professore apportava delle aggiunte, le cosiddette “paleae”, dal nome dello studente Graziano Palea, che fu il primo ad apportarle al “Decreto” del suo maestro. Sul testo venivano fatte delle interpretazioni, chiamate glosse. Le glosse venivano aggiunte ai testi stessi, sia a margine – glossae marginales – sia tra le righe – glossae interlineares.

Le glosse dei predecessori venivano mantenute dai nuovi glossatori. Venivano così compilati libri speciali in cui veniva inserito un commento al testo in continua espansione, l’apparato. Dopo la revisione, si formava il commento adottato dalla scuola, la cosiddetta “glossa ordinaria”, in contrapposizione alle interpretazioni private. A causa del volume sempre crescente di glosse e dell’impossibilità di leggere tutti i libri in classe, i glossatori compilavano dei riassunti delle glosse (summae).

Per quanto riguarda la legislazione vera e propria, dopo le compilazioni ufficiali di Gregorio IX, Bonifacio VIII e Clemente V, nel XIV secolo furono compilate da canonisti privati due nuove raccolte chiamate Extravagantes. Sebbene le Extravagantes non facessero formalmente parte del Corpus Canonis, venivano solitamente collocate nelle raccolte successive al Corpus. In seguito i decreti dei papi e degli uffici pontifici furono raccolti nei cosiddetti “Bullaria” e in compilazioni con altri nomi.

Il “Corpus di diritto canonico” classico comprendeva molte falsificazioni inserite in esso attraverso il “Decreto di Graziano” dal falso Compendio Isidoreo. Inoltre, alcune leggi del Corpus non potevano essere applicate in epoca moderna perché il diritto secolare degli Stati cattolici e anche di quelli non cattolici escludeva già i principi giuridici alla base del Corpus medievale. Ad esempio, il principio della non giustiziabilità del clero presso i tribunali secolari è scomparso da tempo dalla vita giuridica europea; non ci si può aspettare che lo Stato moderno si impegni a mettere il “brachium saeculare” (braccio secolare) a disposizione delle autorità ecclesiastiche per la punizione di eretici e scismatici.

Le singole parti del “Corpus”, dal punto di vista dei canonisti dei tempi moderni, hanno un’autorità diseguale. Dal “Decreto” di Graziano il concilio e i santi canoni e decreti papali della Chiesa cattolica, la cui autenticità è evidente, hanno mantenuto la loro validità nella Chiesa cattolica. Al contrario, le sentenze dello stesso Graziano, i suoi “dicta”, estratti dagli pseudo-decreti, così come i canoni della Chiesa antica non più accettati dai cattolici, non sono più vincolanti. Le raccolte di decreti papali emanate dai papi Gregorio IX, Bonifacio VIII e Clemente V sono rimaste le fonti del diritto vigente della Chiesa cattolica anche in epoca moderna. Le “Extravagantes”, in quanto compilazioni private, sono rimaste in vigore solo grazie all’autorità dei documenti che contenevano. I decreti privati inseriti nelle “Extravagantes”, quindi, perdono la forza di norma generale, a differenza dei rescritti privati inseriti nelle compilazioni ufficiali: essi conservano la forza di norma generale, derivata dal rescritto privato come da un precedente.

Le leggi incluse nelle raccolte di Gregorio IX, Bonifacio VIII e Clemente V sono considerate “leges priores” e “posteriores” in relazione tra loro. Per quanto riguarda gli atti inclusi in un’unica compilazione, indipendentemente dalla cronologia della loro pubblicazione, essi sono considerati simultanei, cioè gli atti successivi non hanno una forza maggiore di quelli precedenti, purché entrambi trattino gli stessi casi giuridici.

In Europa occidentale e centrale, il diritto canonico si sviluppò particolarmente bene sotto l’influenza della “rivoluzione papale” e si evolse in un sistema indipendente ed efficace di diritto medievale.

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